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DENUNCIA DI INFORTUNIO OBBLIGATORIO IN CASO DI COVID

 

L’Inail, nella circolare n. 24/2021, ha chiarito che un contagio del lavoratore obbliga il datore di lavoro alla denuncia d’infortunio, anche se l’evento è stato segnalato dall’Inps o dal lavoratore direttamente all’Inail.

 

L’obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro ai fini dell’assicurazione obbligatoria è stabilito dall’art. 53, D.P.R. 30.06.1965, n. 1124; in base al c. 1, il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori con prognosi superiore a 3 giorni, indipendentemente da ogni valutazione sull’indennizzo.

La denuncia dell’infortunio deve essere presentata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato già trasmesso all’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall’infortunio, per tutelare “l'interesse preminente dell'assicurazione pubblica e obbligatoria a istruire nel minor tempo possibile il caso di infortunio, in modo da fornire al lavoratore le prestazioni economiche, sanitarie e sociosanitarie dovute per legge ed erogare ai superstiti del lavoratore deceduto le prestazioni economiche spettanti, ricorrendone i presupposti”.

 

Il giorno iniziale da cui decorre il termine di 2 giorni per presentare la denuncia è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Per quanto riguarda il termine di scadenza, se si tratta di giorno festivo, slitterà al 1° giorno successivo non festivo.

Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro 3 giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al 4° giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.

 

In caso di inadempimento, l’importo della sanzione va da un minimo di € 1.290 a un massimo di € 7.745.

La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio “rientra nell'ambito di applicazione della diffida obbligatoria che opera quale condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili”. Sono da ritenersi sanabili “le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento”. La citata circolare ministeriale ha chiarito, inoltre, che la diffida obbligatoria “si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore ha, ancor prima dell'adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente”. In questi casi, il pagamento della sanzione minima estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.

Qualora il trasgressore non provveda a sanare l'illecito e a pagare la sanzione ridotta entro i termini previsti, spetterà all'Ispettorato del Lavoro l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e la gestione delle fasi successive, fino all'eventuale iscrizione a ruolo delle somme dovute.

 

 

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29/10/2021